E’ stata pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la Circolare del 20 novembre 2017 n. 1/DF che fornisce chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti, in ordine alle annualità a partire dal 2014. Come comunicato dal MEF, i chiarimenti si sono resi necessari a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze.

Le illegittime modalità di calcolo hanno gravato in maniera consistente sulle tasche dei cittadini, poichè in molti si sono trovati a pagare per anni una tassa sui rifiuti “gonfiata”, anche fino al doppio, rispetto all”importo effettivamente dovuto.

Il MEF ha rammentato che, secondo l’esatta interpretazione della legge, nel calcolo della tassa si prendono in considerazioni due quote, una fissa, applicata a tutta la superficie dell’immobile, e una variabile in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, che “va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze” tenuto conto del numero dei familiari.

Tuttavia, poiché in Italia di frequente le pertinenze sono divise dall’abitazione, si è avuta una moltiplicazione dell’importo complessivo della tassa da parte dei Comuni che hanno calcolato la quota variabile più volte tante quante sono le pertinenze prese singolarmente (ad es. box e cantine) e non solo sulla superficie abitabile. In sostanza, è come se l’immondizia prodotta dalla famiglia fosse aumentata in relazione alle diverse pertinenze presenti.

Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. Tuttavia, è consigliabile verificare preventivamente la propria posizione e se la tassa è stata applicata in modo scorretto.

Ciò tramite l’analisi puntuale dell’avviso di pagamento, che contiene le istruzioni per il versamento e il dettaglio delle somme (unità immobiliari con dati catastali, superficie tassata, numero occupati e quota fissa e variabile distinte per ogni unità immobiliare). La quota variabile dovrà, dunque, essere conteggiata per la sola abitazione e non per le eventuali pertinenze.

Ancora, il contribuente potrà chiedere al Municipio l’accesso agli atti amministrativi e verificare i criteri di calcolo nel proprio fascicolo. Lo Studio è a disposizione per redigere la richiesta di rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, potrà essere effettuata entro cinque anni dal giorno del versamento come stabilito dall’art. 1, comma 164 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per le somme versate e non dovute.

Il silenzio-rifiuto dell’amministrazione (che si forma dopo 90 giorni) potrà fondare un successivo contenzioso innanzi alle competenti autorità, il quale, stante la recente interpretazione ministeriale, potrebbe rivelarsi a svantaggio dell’ente. Anche se quest’ultimo, invece, risponde con un diniego espresso, il cittadino potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni.

Fuori dalla questione dell’indebito rincaro della TARI, restano quei Comuni (specie del Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia) che applicano la TARIP introdotta con la Legge 147/2013.

 

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