ATTENZIONE!!
con la ordinanza n. 15354 del 22.07.2015 la Cassazione a Sezioni Unite ha risolto l’annoso dilemma in merito alla qualificazione della natura del fermo amministrativo con conseguente determinazione anche della tipologia del procedimento che deve essere introdotto per la relativa impugnazione.
Alla luce della citata ordinanza infatti:
il fermo di beni mobili va considerato come “una misura meramente coercitiva” e non già come atto di espropriazione forzata, la cui impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria segue le norme generali in tema di riparto della competenza. per materi e valore.
La competenza pertanto sarà del Giudice di Pace o del Tribunale a seconda del valore dell’importo richiesto.

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